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Corte d'Appello di Bologna > Rinunce e transazione
Data: 06/07/2004
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 4/04
Parti: Silvana F. / Enel Facility Management / New Rela
RINUNCE E TRANSAZIONI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE IN REGIME DI STABILITA' REALE: SEI MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.


In presenza di una transazione sottoscritta da un lavoratore nel corso del rapporto ed impugnata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. solo nel termine di sei mesi dalla sua cessazione del rapporto, la societą eccepiva che il suddetto termine semestrale, nei rapporti assistiti da stabilitą reale, non decorrerebbero dalla cessazione del rapporto, ma dalla data dell'accordo stesso. Di contrario avviso si č dimostrata la Corte d'Appello di Bologna, richiamando l'inequivoco tenore letterale del secondo comma dell'art. 2113 cod. civ. secondo cui detto termine decorre, appunto, dalla data di effettiva estinzione del rapporto di lavoro convenzionalmente prevista dalle parti (Cass. 28.6.1997, n. 5819) e che « ai fini dell'impugnativa di cui all'art. 2113 c.c. non č necessaria la richiesta di annullamento dell'atto di rinuncia o transazione, ma al lavoratore viene concesso di liberarsi dai vincoli derivanti dall'atto compiuto, sulla base di una semplice manifestazione di volontą, alla quale si collega direttamente l'effetto di privare di efficacia l'atto dismissorio, attraverso un pronuncia giudiziale di mero accertamento » (Cass. 14.10.1999, n. 11616) in quanto l'impugnazione di rinunzie e transazioni ai sensi dell'art. 2113 c.c. č un rimedio che si aggiunge alle normali azioni di nullitą ed annullabilitą dei contratti (cfr. Cass. 16.1.1984, n. 368; Cass. 1.6.1983, n. 3758 ; Cass. 6.11.1982, n. 5849). Non pertinente appare quindi il richiamo, da parte della societą datrice, a Cass. 6.8.2002, n. 11793, che attiene al diverso istituto della prescrizione - disciplinato dall'art. 2948 n. 4 c.c. - che non viene in rilievo nel caso in esame